Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di "coercibilità" del dovere del genitore di incontrare i minori.
L'art. 614-bis c.p.c. stabilisce "Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
La disposizione, quindi , impone, in capo al soggetto inadempiente, l'obbligo di pagare una somma di denaro al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione.
Ma il genitore può essere anche costretto a vedere i minori?
Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione che con ordinanza del 6 marzo 2020, n. 6471.
Secondo la Suprema Corte, il diritto-dovere di vista del genitore non collocatario si pone in una duplice veste: in quanto diritto, è tutelabile nei confronti dell'altro genitore (quello collocatario) che deve astenersi dal porre in essere condotte ostruzionistiche del diritto di visita; in quanto dovere, nella sua declinazione passiva, si basa, invece sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato.
In altre parole, l'esercizio di tale dovere non può che essere rimesso alla libera scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che – osserva la Corte - "pur non essendo assoluta e rivolta alla tutela dell'interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio".
Quindi il diritto di visita non coercibile
Nota a ordinanza Cass. Civile n. 6471 del 2020