Spesso, i ricorsi per cassazione , confluiscono in pronunce di inammissibilità. Ma cosa succede in simili ipotesi alla prescrizione del reato? E’ rilevabile d’ufficio?Purtroppo no, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la rilevabilità d’ufficio della prescrizione del reato maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, non eccepita nel grado di merito e non rilevata da quel giudice né dedotta con i motivi di ricorso.
Lo afferma la Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, n. 12602 depositata il 25 marzo 2016. Ad avviso delle Sezioni Unite non v’è spazio per ravvisare una valenza prioritaria del regime delle cause di estinzione sulla disciplina delle inammissibilità; piuttosto, in caso di inammissibilità manca una corretta investitura del Giudice, sicché lo stesso non ha alcuna cognizione sul merito.
Quindi, per poter dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il ricorso per cassazione, deve essere quantomeno ammissibile, anche se poi viene rigettato.