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Revoca al mandato e doveri informativi dell'Avvocato , al pari della rinuncia

2019-10-23 02:19

Avv. Loredana Tulino

Revoca al mandato e doveri informativi dell'Avvocato , al pari della rinuncia

Sezioni Unite di Cassazione, la sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019

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Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute in relazione ai doveri gravanti sull’Avvocato in tema di revoca al mandato. In ipotesi di rinuncia sono previsti oneri e obblighi informativi al cliente, dopo l’interruzione del rapporto professionale, ma cosa succede invece in caso di revoca al mandato da parte del difensore? ha l’obbligo di comunicare eventuali rinvii , ad esempio? 

Ce lo spiega la sentenza delle Sezioni Unite n. 2755 del 30.01.2019 che afferma: " Al riguardo non può che condividersi l’orientamento secondo cui pur se l’art. 47 (ora 32) del codice deontologico disciplina la sola fattispecie della rinuncia al mandato, tuttavia la fattispecie, seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista.Tanto in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito"

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