l'avv. Loredana Tulino avvocato cassazionista in Roma effettua sostituzione udienze in Cassazione civile e penale, corte dei conti, consiglio di stato, tribunale e corte appello. Si occupa della redazione di ricorsi per cassazione, in materia di diritto di famiglia , diritto del lavoro, diritto civile. Tutela i diritti dei clienti dinanzi le autorità giudiziarie competenti; si occupa di divorzi, separazioni, infortunistica stradale, cause di risarcimento del danno. L'attività viene espletata nelle fasi sia giudiziali che stragiudiziali, anche dinanzi la corte di cassazione. Agisce quale sostituto processuale per sostituzione di avvocati in udienza cassazione. Iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori ha studio in Roma e fornisce pareri legali consulenze legali, previo preventivo delle attività giudiziarie che saranno necessarie. Effettua un servizio di domiciliazione in corte di cassazione per tutti gli avvocati che necessitano oltre la sostituzione delle udienze in cassazione anche di un domicilitario, ed hanno bisogno di avvocato patrocinante in cassazione a Roma.google-site-verification=m1snQgoNT10Pv_V13-iY7FPzjKoISfVKL8U-cT0qnk0
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Sezioni Unite di Cassazione, la sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute in relazione ai doveri gravanti sull’Avvocato in tema di revoca al mandato. In ipotesi di rinuncia sono previsti oneri e obblighi informativi al cliente, dopo l’interruzione del rapporto professionale, ma cosa succede invece in caso di revoca al mandato da parte del difensore? ha l’obbligo di comunicare eventuali rinvii , ad esempio?
Ce lo spiega la sentenza delle Sezioni Unite n. 2755 del 30.01.2019 che afferma: "Al riguardo non può che condividersi l’orientamento secondo cui pur se l’art. 47 (ora 32) del codice deontologico disciplina la sola fattispecie della rinuncia al mandato, tuttavia la fattispecie, seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista.Tanto in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito"
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