Ai sensi dell’art. 96 CPP, l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. In caso di nomina di un terzo difensore di fiducia, in assenza di revoca dei precedenti, la terza nomina è inefficacia.
Ma come si conciliano tali principi nel giudizio di Cassazione. La soluzione è stata offerta dalla Cassazione Penale a Sezioni Unite con la sentenza n. 12164 del 2012, che ha affermato che la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata ai sensi dell’art. 571 comma 3 cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione, la quale invece, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima quello nominato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. La sentenza ha in particolare precisato che i difensori originariamente nominati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della concentrazione dell’attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacchè in tal modo si darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva o ad una sorta di postuma ratifica dell’operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento del compimento dell’attività che si vuole presumere ratificata. Nel caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo.