Sempre più spesso assistiamo a decisione della Corte di Cassazione che coinvolgono problemi procedurali anziché di diritto sostanziale.
Ultimo, in ordine di tempo, riguarda la procura speciale alle liti.
E’ valida se conferita in data anteriore alla redazione del ricorso ed in luogo diverso?
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, aveva deciso che «la procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce”.6
Ancora più recentemente si è espressa la Corte di Cassazione con decisione, n. 19039/2023 che ha statuito che: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo”.
Stante il contrasto è stata rimessa la questione al Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Vi aggiorneremo.