Un tema assai dibattuto in Giurisprudenza è cosa succede al processo qualora sia stata emessa una pronuncia parziale sullo status matrimoniale, passata in giudicato, e nel corso del giudizio, che prosegue per la attribuzione dell'assegno divorzile, muore uno dei coniugi, prima della sentenza.
Secondo la precedente Giurisprudenza, la morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce.
A causa di un contrasto, sono intervenute Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza del 24 giugno 2022, n. 20494 hanno espresso il seguente ( difforme) principio: “Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso”.