l'avv. Loredana Tulino avvocato cassazionista in Roma effettua sostituzione udienze in Cassazione civile e penale, corte dei conti, consiglio di stato, tribunale e corte appello. Si occupa della redazione di ricorsi per cassazione, in materia di diritto di famiglia , diritto del lavoro, diritto civile. Tutela i diritti dei clienti dinanzi le autorità giudiziarie competenti; si occupa di divorzi, separazioni, infortunistica stradale, cause di risarcimento del danno. L'attività viene espletata nelle fasi sia giudiziali che stragiudiziali, anche dinanzi la corte di cassazione. Agisce quale sostituto processuale per sostituzione di avvocati in udienza cassazione. Iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori ha studio in Roma e fornisce pareri legali consulenze legali, previo preventivo delle attività giudiziarie che saranno necessarie. Effettua un servizio di domiciliazione in corte di cassazione per tutti gli avvocati che necessitano oltre la sostituzione delle udienze in cassazione anche di un domicilitario, ed hanno bisogno di avvocato patrocinante in cassazione a Roma.google-site-verification=m1snQgoNT10Pv_V13-iY7FPzjKoISfVKL8U-cT0qnk0 www.avvocatocassazionista.net pagine di contenuti
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Assegno divorzile Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019

2019-09-22 15:54

Avv. Loredana Tulino

Assegno divorzile Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019

Determinazione assegno divorzile

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Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, in tema di assegno divorzile. Con la ordinanza n. 17098 del 2019, la Suprema Corte ha affermato che" La determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e

perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
L’Avv. Loredana Tulino assiste la clientela in tema di separazione e divorzio, anche in Corte di Cassazione. 

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Avv. Loredana Tulino   Patrocinante in Cassazione in Roma

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