l'avv. Loredana Tulino avvocato cassazionista in Roma effettua sostituzione udienze in Cassazione civile e penale, corte dei conti, consiglio di stato, tribunale e corte appello. Si occupa della redazione di ricorsi per cassazione, in materia di diritto di famiglia , diritto del lavoro, diritto civile. Tutela i diritti dei clienti dinanzi le autorità giudiziarie competenti; si occupa di divorzi, separazioni, infortunistica stradale, cause di risarcimento del danno. L'attività viene espletata nelle fasi sia giudiziali che stragiudiziali, anche dinanzi la corte di cassazione. Agisce quale sostituto processuale per sostituzione di avvocati in udienza cassazione. Iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori ha studio in Roma e fornisce pareri legali consulenze legali, previo preventivo delle attività giudiziarie che saranno necessarie. Effettua un servizio di domiciliazione in corte di cassazione per tutti gli avvocati che necessitano oltre la sostituzione delle udienze in cassazione anche di un domicilitario, ed hanno bisogno di avvocato patrocinante in cassazione a Roma.google-site-verification=m1snQgoNT10Pv_V13-iY7FPzjKoISfVKL8U-cT0qnk0 www.avvocatocassazionista.net pagine di contenuti
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I Nostri Servizi

Diritto del Lavoro- Rassegna Giurisprudenza

Se il lavoratore usa un liguaggio non appropriato, è corretto licenziarlo
Suprema corte di Cassazione Sentenza n. 3380/2017 – Sez. Lavoro

La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una commessa, licenziata per aver usato un linguaggio troppo sboccato mentre si trovava in pausa pranzo insieme ad altre colleghe di lavoro.

La donna era stata richiamata del direttore più volte ma ciononostante ha continuato ad utilizzare un linguaggio ricco di parolacce e, pertanto, veniva licenziata per giusta causa.

La Cassazione ha dunque confermato il licenziamento come conseguenza del comportamento tenuto dalla dipendente e, ritenendo il ricorso inammissibile, ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

Sul divieto di licenziamento nel primo anno di vita del bambino

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 26 gennaio 2016 – 11 gennaio 2017, n. 475

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che “gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10)“.
 
Sulla base di quanto appena detto, continuano gli ermellini affermando che il giudice di merito “ha erroneamente applicato l’art. 8 della l. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice“.

 

 

 

Licenziamento statali, non si applica la legge Fornero, si applica lo statuto dei lavoratori

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Sentenza n. 11868 dep. il 9 giugno 2016

Con la sentenza indicata, gli ermellini hanno spiegato che «ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all’art.18 della legge 20.5.1970 n.300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma»

 

 

 

Sezioni Unite Sentenza n. 12568 del 22/5/2018 Licenziamento intimato prima dello scadere del periodo di comporto – licenziamento inefficace – licenziamento nullo - principi

Alla Corte viene chiesto di stabilire se il licenziamento intimato prima dello scadere del periodo di comporto, per il perdurare delle assenze per malattia del lavoratore, sia un licenziamento inefficace fino allo scadere del comporto o sia invece nullo ab origine per violazione dell’art. 2110 comma 2 c.c.. I giudici innanzi tutto chiariscono, con un importante percorso argomentativo, la natura peculiare del licenziamento per superamento del periodo di comporto, che costituisce fattispecie autonoma rispetto a quello per giusta causa o per giustificato motivo, e da questa sua peculiarità derivano differenti obblighi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Sulla base di ciò gli Ermellini cassano con rinvio la sentenza del giudice territoriale enunciando il seguente principio di diritto cui i giudici del rinvio dovranno uniformarsi: “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 comma 2 cod.civ.”

 

 

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