l'avv. Loredana Tulino avvocato cassazionista in Roma effettua sostituzione udienze in Cassazione civile e penale, corte dei conti, consiglio di stato, tribunale e corte appello. Si occupa della redazione di ricorsi per cassazione, in materia di diritto di famiglia , diritto del lavoro, diritto civile. Tutela i diritti dei clienti dinanzi le autorità giudiziarie competenti; si occupa di divorzi, separazioni, infortunistica stradale, cause di risarcimento del danno. L'attività viene espletata nelle fasi sia giudiziali che stragiudiziali, anche dinanzi la corte di cassazione. Agisce quale sostituto processuale per sostituzione di avvocati in udienza cassazione. Iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori ha studio in Roma e fornisce pareri legali consulenze legali, previo preventivo delle attività giudiziarie che saranno necessarie. Effettua un servizio di domiciliazione in corte di cassazione per tutti gli avvocati che necessitano oltre la sostituzione delle udienze in cassazione anche di un domicilitario, ed hanno bisogno di avvocato patrocinante in cassazione a Roma.google-site-verification=m1snQgoNT10Pv_V13-iY7FPzjKoISfVKL8U-cT0qnk0
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Studio in ROMA, Viale Cortina D'AMPEZZO
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I Nostri Servizi
Diritto di famiglia-Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n° 18008
A chi va versato l'assegno di mantenimento?
La Cassazione, in modo uniforme, ha ribadito che, in tali circostanze, accanto al diritto del figlio al mantenimento, sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (vd. sul punto Cass. n. 25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005).
In conseguenza, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere l’obbligazione e pertanto non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il mantenimento per il figlio.
Solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell’avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287
Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13/06/2018 n° 27175
Il nuovo art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, sanziona con le pene previste dall'art. 570 la “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”; fra queste rientra la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli.
Contestualmente sono state abrogate le previgenti disposizioni penali contenute nella legge sul divorzio (art. 12 sexies, L. n. 898/1970) e nella legge n. 54/2006 (art. 3).
In caso di omesso mantenimento del minore, il reato sussiste anche se il minore non versa in stato di bisogno?
Alla domanda risponde - in maniera affermativa- la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con la sentenza 13 giugno 2018, n. 27175.
Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18/06/2018 n° 16060
Il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale che abbia interesse a recuperare il rapporto col minore, può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, facendo valere l'insussistenza di uno stato di abbandono del minore, per poi, una volta avvenuto gradualmente il recupero di detto rapporto, agire per richiedere la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 332 c.c.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18 giugno 2018 n. 16060, ha precisato che il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, può contestare la dichiarazione di adottabilità del minore.