l'avv. Loredana Tulino avvocato cassazionista in Roma effettua sostituzione udienze in Cassazione civile e penale, corte dei conti, consiglio di stato, tribunale e corte appello. Si occupa della redazione di ricorsi per cassazione, in materia di diritto di famiglia , diritto del lavoro, diritto civile. Tutela i diritti dei clienti dinanzi le autorità giudiziarie competenti; si occupa di divorzi, separazioni, infortunistica stradale, cause di risarcimento del danno. L'attività viene espletata nelle fasi sia giudiziali che stragiudiziali, anche dinanzi la corte di cassazione. Agisce quale sostituto processuale per sostituzione di avvocati in udienza cassazione. Iscritta all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione e Magistrature Superiori ha studio in Roma e fornisce pareri legali consulenze legali, previo preventivo delle attività giudiziarie che saranno necessarie. Effettua un servizio di domiciliazione in corte di cassazione per tutti gli avvocati che necessitano oltre la sostituzione delle udienze in cassazione anche di un domicilitario, ed hanno bisogno di avvocato patrocinante in cassazione a Roma.google-site-verification=m1snQgoNT10Pv_V13-iY7FPzjKoISfVKL8U-cT0qnk0 www.avvocatocassazionista.net pagine di contenuti
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Diritto Civile - Giurisprudenza

INFILTRAZIONI D’ACQUA DA LASTRICO SOLARE AD USO ESCLUSIVO (SS.UU., 10/05/2016, n. 9449)

Il quesito affrontato dalle Sezioni Unite focalizza l’attenzione sul se la responsabilità per i danni prodotti nell’appartamento sottostante dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare per difetto di manutenzione si ricolleghi al disposto dell’art. 2051 cod. civ. ovvero direttamente alla titolarità del diritto reale (condominio, proprietà superficiaria o uso esclusivo) e, perciò, debba considerarsi una conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni di conservare le parti comuni, poste a carico dei condomini e del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo.

Le sezioni unite hanno adottato un indirizzo mediano tra i due precedenti.

In particolare, puntualizzato che il principio di diritto enunciato non troverà applicazione laddove si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del condominio in base alla norma di norma di cui all’art 1130 nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.. Il parametro di divisione delle spese resta quello di cui all’art. 1126c.c.

 

 

DONAZIONE DI COSA ALTRUI (SS.UU., 15/03/2016, n. 5068)

La donazione di cosa altrui è valida, nulla ovvero inefficace? La questione sottoposta all’analisi delle Sezioni Unite prende corpo dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Secondo le SS.UU. alla questione deve essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.

 

 

COMODATO DELLA CASA CONIUGALE  E RILASCIO DELL’IMMOBILE PER SOPRAVVENUTO BISOGNO DEL COMODANTE (SS.UU. 29 settembre 2014, n. 20448)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo al consolidato orientamento, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c.”

 

 

 

IMPRESA FAMILIARE E FORMA SOCIETARIA (SS.UU. 06/11/2014 n° 23676)

L’impresa familiare è compatibile con la struttura societaria?

Esiste un conflitto tra la disciplina prevista per l’impresa familiare e le regole imperative del sottosistema societario. In particolare, il contrasto emerge se si considerano i diritti corporativi estesi al familiare del socio, il quale può prendere parte alle decisioni riguardanti l’impiego degli utili, degli incrementi, nonché la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, ed addirittura la cessazione dell’impresa stessa. Tali disposizioni appaiono in palese contrasto con quelle che regolano le società. L’art. 230bis, per sua stessa previsione, si applica ogni qualvolta non sia possibile individuare altre forme di rapporti negoziali, quindi quando non si tratta di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto societario.

 

 

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